Stato Civile

Stato CIVILE - DENUNCE DI NASCITA

La dichiarazione di nascita di un figlio può essere fatta:

  1. presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
  2. presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi siano residenti in comuni diversi;
  3. presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con un  documento di identità valido e con l'attestazione di nascita.
    Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.

L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre effettuata presso il comune di residenza della madre.

STATO CIVILE - MATRIMONI

Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la:

PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO, per il matrimonio religioso è necessario presentare la richiesta di Pubblicazioni rilasciata dal Parroco del luogo di residenza, successivamente  viene compilato uno stampato con i dati dello sposo e uno con i dati della sposa, l'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio.

In tutti gli altri casi, il cittadino dovrà produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.
Una volta in possesso dei documenti necessari, viene  stabilita la data delle pubblicazioni di matrimonio, le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.
In caso di matrimonio religioso, l'ufficio di stato civile, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all'invio del certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione.

STATO CIVILE - SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

STATO CIVILE - DENUNCE DI MORTE

Per i decessi avvenuti in ospedale la denuncia di morte viene fatta dal direttore sanitario della struttura;  per i decessi avvenuti in abitazione o in casa di cura privata la denuncia può essere fatta:  da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da un delegato o da una persona informata del decesso. Il medico necroscopo (servizio igiene pubblica dell'Ulss 16) effettua l'accertamento della morte entro 24 ore dal decesso.

STATO CIVILE - RILASCIO CERTIFICAZIONE

Rilascio estratti di nascita, matrimonio, morte, ecc.

STATO CIVILE - CITTADINANZA

La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.
I cittadini stranieri, residenti legalmente in Italia, possono richiedere l'acquisto della cittadinanza nei casi: riconoscimento a straniero (Legge 5/2/1992, n. 91)